Statuto


 STATUTO COMITATO DI QUARTIERE 
NUOVA PONTE DI NONA – Roma EST

Articolo 1
(Territorio del quartiere)
Il territorio del quartiere NUOVA PONTE DI NONA è quello descritto all'articolo 1 dell'atto costitutivo.

Articolo 2
(Sede)
La sede del Comitato di Quartiere è stabilita con deliberazione del Consiglio Direttivo.

Articolo 3
(Finalità del Comitato di Quartiere)
Il Comitato di Quartiere, NUOVA PONTE DI NONA è espressione di tutti i cittadini che vivono ed operano sul suo territorio.
Suoi scopi precipui sono la rappresentazione e la tutela in ogni sede dei diritti e degli interessi di tutti i cittadini del quartiere.
Per il raggiungimento delle sue finalità, il Comitato di Quartiere NUOVA PONTE DI NONA si propone, tra l’altro,  di :
1. promuovere, anche d'intesa con le pubbliche istituzioni e con enti pubblici e privati, tutte le iniziative utili e necessarie per la salvaguardia della qualità della vita, della salute pubblica, per il miglioramento della sicurezza, dei trasporti pubblici, della viabilità, della mobilità, dell’ambiente e, in genere, di tutti i servizi e di tutto quanto sia di pubblico interesse;
2. promuovere, anche d'intesa con le pubbliche istituzioni e con enti pubblici e privati, tutte le iniziative utili e necessarie per l’attuazione della Centralità metropolitana Ponte di nona
3. prestare particolare attenzione alle istanze dei giovani e delle famiglie;
4. promuovere d'intesa con le realtà associative presenti sul territorio, convegni, mostre, rassegne, conferenze, incontri, spettacoli e manifestazioni sportive;
5. informare la cittadinanza mediante internet, con diffusione di volantini ed altri mezzi.

Articolo 4
(Organi direttivi del Comitato di Quartiere)
Gli organi direttivi del Comitato di Quartiere sono:
1. il Consiglio Direttivo;
2. l'Ufficio di Presidenza;

Articolo 5
(Consiglio Direttivo)
Il Consiglio Direttivo è l'organo deliberante del Comitato di Quartiere, si compone di 11 membri, eletti con pubblico voto secondo le norme fissate dal Regolamento per le Elezioni.
Fino alle prime elezioni,  indette entro un anno dalla data di costituzione del Comitato, il Consiglio direttivo è formato dai soci promotori e fondatori del Comitato.
Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni, trascorsi i quali, entro 15 giorni, deve fissare la data di nuove elezioni che devono tenersi entro tre mesi dalla scadenza del mandato.
Il Consiglio Direttivo deve dare comunicazione alla cittadinanza della data delle elezioni e dei termini per la presentazione delle candidature.
L'incarico, non retribuito, di membro del Consiglio Direttivo, Presidente,  Vice Presidente, Segretario,  è incompatibile con qualsiasi carica  politico-istituzionale presso enti locali (Consigliere Municipale, Comunale, Regionale, Assessori ecc..) e con qualsiasi attività di natura politica a livello territoriale svolta per conto di un partito o movimento  politico, pena la decadenza della carica.
Il Consigliere assente ingiustificato, nell'arco di un anno solare, a tre riunioni consecutive del Consiglio Direttivo o trasferitosi in altro quartiere, decade dalla carica. Il consigliere durante il periodo del suo mandato deve mantenere, pena la decadenza della carica,  i requisiti di onorabilità e idoneità morale verificati insindacabilmente dal Consiglio direttivo.

In caso di decadenza o dimissioni di uno o più consiglieri, il consiglio direttivo è legittimamente costituito se permangono nella carica almeno 6 consiglieri eletti su 11.
Fermo restando quanto sopra, il Consiglio direttivo legittimamente costituito, formato da almeno 6 consiglieri eletti,  può cooptare, con deliberazione a maggioranza dei componenti,  altri consiglieri per ricomporre il numero totale di 11.

Articolo 6
(Attribuzioni del Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo provvede a deliberare su tutte le questioni attinenti l'attività del Comitato di Quartiere. In particolare provvede:
1. alla nomina dell'Ufficio di Presidenza
2. alla nomina del responsabile del sito internet ufficiale del Comitato e all'approvazione della linea del sito internet del Comitato di Quartiere;
3. all'approvazione delle fonti di finanziamento;
4. all'approvazione del rendiconto di ogni anno solare del Comitato di Quartiere e all'impiego del residuo attivo della gestione;
5. all'approvazione di eventuali spese straordinarie;
6. alla dichiarazione di decadenza dei consiglieri assenti a tre riunioni mensili consecutive, dei consiglieri ritenuti incompatibili ai sensi dell'art.5 o dei consiglieri che non hanno requisiti morali e di onorabilità.
7. alla sostituzione, mediante cooptazione di cui all'art.5,  dei consiglieri dimissionari, trasferiti, decaduti o, per qualsiasi motivo impediti;
8. a cambiare la sede del Comitato di Quartiere;
9. alla discussione e alla deliberazione in merito alle proposte avanzate dall'Ufficio di Presidenza o dai singoli membri del Consiglio Direttivo ed attinenti l'attività per l'attuazione delle finalità del Comitato di Quartiere.
10. alla modifica del presente statuto;
11. a stabilire la data delle elezioni;
12. a stabilire giorni ed orari durante i quali sono raccolte le candidature;
13. a nominare la Commissione elettorale.

Articolo 7
(Convocazione del Consiglio Direttivo)
Il Consiglio Direttivo si riunisce, presso la sede del Comitato di Quartiere o altrove su convocazione del Presidente, quando questi lo ritiene necessario o quando ne è fatta richiesta da almeno tre consiglieri con raccomandata AR al Presidente, comunicando ai singoli consiglieri, ordine del giorno, luogo data, ed ora della riunione mensile.
Decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta dei consiglieri, i detti consiglieri possono provvedere direttamente alla convocazione.
Il Consiglio Direttivo stabilisce con apposita deliberazione le modalità di convocazione.
Delle deliberazioni del Consiglio Direttivo si redige processo verbale da trascrivere in un registro tenuto dal Segretario.

Articolo 8
(Costituzione del Consiglio Direttivo e validità delle deliberazioni)
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con l'intervento di almeno 6 consiglieri.
Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti.
Le deliberazioni che concernono la nomina o la revoca di uno o più componenti l'Ufficio di Presidenza, devono essere sempre prese con la maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo.
Le deliberazioni che concernono le modifiche del presente Statuto e del Regolamento per le Elezioni devono essere approvate da almeno 7 consiglieri. 

Articolo 9
(Ufficio di Presidenza)
L'Ufficio di Presidenza è composto da:
1. il Presidente;
2. il Vice Presidente;
3. il Segretario;

Articolo 10
(Attribuzioni dell'Ufficio di Presidenza)

L'Ufficio di Presidenza è l'organo esecutivo e di coordinamento e provvede a deliberare sulle questioni di urgenza ed in particolare provvede a:


1. dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
2. sottoporre al Consiglio Direttivo proposte, idee e programmi;
3. organizzare il finanziamento del Comitato di Quartiere;
4. Redigere i contenuti del sito internet ufficiale del Comitato, dando comunicazione alla cittadinanza dell’attività del Comitato, tenendo conto che il portavoce e il rappresentante legale del Comitato è il Presidente.

Dopo la scadenza del mandato, l'Ufficio di Presidenza, unitamente al Consiglio Direttivo,- rimane in carica per l'espletamento degli affari correnti e sino all'insediamento del nuovo Consiglio Direttivo.

Articolo 11
(Convocazione dell'Ufficio di Presidenza)
L'Ufficio di Presidenza si riunisce, in un giorno fissato dal Presidente presso la sede del Comitato di Quartiere o altrove, quando questi lo ritiene necessario o quando ne è fatta richiesta da almeno due dei suoi componenti
Decorsi inutilmente cinque giorni dalla richiesta, i richiedenti possono provvedere direttamente alla convocazione.
L'Ufficio di Presidenza stabilisce con apposita sua delibera le modalità di convocazione.

Articolo 12
(Costituzione dell'Ufficio di Presidenza, validità delle deliberazioni)
L'Ufficio di Presidenza è validamente costituito con la presenza, almeno, del Presidente,  e di un altro membro dell’ufficio stesso. Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti.
In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Articolo 13
(Il Presidente)

Il Presidente dura in carica tre anni e comunque non oltre la consigliatura, è rieleggibile ed è scelto tra e dai membri del Consiglio Direttivo. Il Presidente può essere revocato in ogni tempo, dal Consiglio Direttivo con la maggioranza prevista per eleggerlo.
Il Presidente presiede l'Ufficio di Presidenza, il Consiglio Direttivo e l'assemblea generale del quartiere.
La prima riunione del Consiglio Direttivo nominato dalle elezioni è convocata e presieduta dal consigliere che ha ricevuto più voti nelle elezioni.
Il Presidente rappresenta il Comitato di Quartiere in tutte le manifestazioni pubbliche e private, nei confronti delle istituzioni, ne ha la rappresentanza legale, convoca l'Ufficio di Presidenza, il Consiglio Direttivo e l'assemblea generale di quartiere, autorizza le spese, firma le quietanze e la corrispondenza.
Il Presidente è il portavoce del comitato di quartiere sul sito internet del Comitato di quartiere e su tutti mezzi di comunicazioni di massa. Il Presidente può delegare il Vice Presidente per specifiche questioni che riguardano il quartiere.

Articolo 14
(Il Vice Presidente)
Il Vice Presidente dura in carica tre anni e comunque non oltre la consigliatura, è rieleggibile ed è scelto tra e dai membri del Consiglio Direttivo.
Il Vice Presidente può essere revocato in ogni tempo dal Consiglio Direttivo, con la maggioranza prevista per eleggerlo.  Il Vice Presidente collabora con il Presidente in tutte le sue funzioni, lo sostituisce in sua assenza temporanea ed espleta tutti gli incarichi nell'ambito delle deleghe a lui conferite.
Il Vice Presidente è membro dell'Ufficio di Presidenza con diritto di voto.

Articolo 15
(Il Segretario)
Il Segretario dura in carica tre anni e comunque non oltre la consigliatura, è rieleggibile ed è scelto tra e dai membri del Consiglio Direttivo Il Segretario può essere revocato in ogni tempo dal Consiglio Direttivo con la maggioranza prevista per eleggerlo.
Il Segretario redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, dell'Ufficio di Presidenza e dell'assemblea generale di quartiere, custodisce le disponibilità finanziarie ed i beni del Comitato di Quartiere, tiene la contabilità, presenta periodicamente all'Ufficio di Presidenza ed al Consiglio Direttivo la situazione finanziaria, provvede al rendiconto annuale.
Il Segretario è membro dell'Ufficio di Presidenza con diritto di voto ed espleta tutti gli incarichi amministrativi nell'ambito delle deleghe a lui conferite.

Articolo 16
(Assemblea generale di quartiere)
L'assemblea generale è un organo di indirizzo generale e consultivo da convocarsi a cura del Presidente ogni qualvolta esigenze di mobilitazione e problemi urgenti di carattere generale impongano di riferire, discutere, proporre e raccogliere adesioni ad idee e progetti.
Dello svolgimento dell'assemblea generale si redige processo verbale da trascrivere in un registro tenuto dal Segretario dell'Ufficio di Presidenza.

Articolo 17
(Finanziamento)
Il Comitato di Quartiere si finanzia attraverso il contributo volontario dei cittadini, donazioni, lasciti.
Previa delibera del Consiglio Direttivo possono essere organizzate attività e manifestazioni al fine di reperire fondi.

Articolo 18
(Organo ufficiale del Comitato di Quartiere)
L'organo ufficiale del Comitato di Quartiere è un sito internet appositamente dedicato finanziato con le risorse del Comitato di Quartiere, con contribuzioni volontarie dei cittadini, con contributi da parte delle pubbliche istituzioni, con donazioni e con lasciti.

Articolo 19
(Informazioni sullo statuto)
Copia del presente statuto e di eventuali modifiche, del Regolamento per le elezioni e di eventuali modifiche, deve essere inviata al Sindaco di Roma, al Presidente del MUNICIPIO VIII e diffuso tra la cittadinanza.

REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI

Articolo 1
(Periodicità delle elezioni)

Le elezioni del Consiglio direttivo devono essere indette ogni tre anni con le scadenze previste dall'articolo 5, secondo comma, dello statuto.

Articolo 2
(Diritto al voto)

Hanno diritto al voto tutti i cittadini maggiorenni, residenti o domiciliati sul territorio del Comitato di Quartiere.

Articolo 3
(Diritto di candidatura)
Possono concorrere all'elezione degli 11 membri del Consiglio Direttivo del Comitato di Quartiere tutti i cittadini maggiorenni aventi diritto al voto.

Articolo 4
(Luogo delle elezioni)
Le operazioni preliminari, quelle di voto e quelle successive vengono svolte presso una pubblica scuola del quartiere o altrove.

Articolo 5
(Presentazione delle candidature)
Ogni cittadino che intenda candidarsi deve presentarsi nel luogo, nei giorni e negli orari indicati dal Consiglio Direttivo munito della documentazione attestante la sua identità e il suo diritto di candidatura.
Possono presenziare alle operazioni di presentazione delle candidature, tutti i candidati.

Articolo 6
(Documentazione del diritto di voto e di candidatura)
Gli elettori ed i candidati devono dimostrare di avere diritto di voto e o di candidatura esibendo valido documento di identità dal quale deve risultare, oltre alle generalità, anche la residenza nel quartiere.
I cittadini non residenti, ma domiciliati, nel quartiere, per essere ammessi al voto o alla candidatura, devono esibire oltre a valido documento di identità anche l'ultima fattura relativa ad una delle seguenti utenze:- telefono, gas, acqua e luce.
" La fattura relativa a dette utenze deve contenere i seguenti dati:
" Nome e cognome del titolare dell'utenza, uguali a quelli del documento esibito;
" Indirizzo dell'utenza compreso nel territorio del quartiere:
" Periodo di fatturazione immediatamente precedente a quello dell'elezione o della candidatura. 

Articolo 7
(Commissione elettorale)
La Commissione elettorale, nominata dal Consiglio Direttivo, è formata da:
" il Presidente;
" il Segretario;
" uno o più scrutatori. 

Articolo 8 (operazioni di voto)
Il voto può essere fatto nel luogo, giorno ed ora preventivamente comunicato alla cittadinanza, per alzata di mano o mediante scheda elettorale, secondo quanto deciso dal Consiglio direttivo.




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